La RISOLUZIONE N. 38/E del 13 aprile 2015 da una interpretazione meno restrittiva dell’operatività relativa all’emissione delle dichiarazioni di intento nei confronti della dogana.
Si ritiene superato l’orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata risoluzione
n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento con cui era stato precisato che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (…)”.
Da quanto sopra esposto ne consegue che per le operazioni di importazione l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

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