Gentile cliente,
facciamo seguito alla ns. news del 27/12/2017 avente ad oggetto “Nuova gestione DETRAZIONE IVA“.
In data 17/01/2018 l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione , con la Circolare 1\2018, circa le nuove modalità di esercizio della detrazione IVA, con particolare riferimento alle fatture relative all’anno N e ricevute nell’anno N+1.
RimandandoVi per una completa visione della problematica alla lettura della circolare in parola, ci preme in questo momento segnalare il fatto che in essa l’Agenzia afferma il principio secondo il quale il presupposto della esigibilità e del possesso della fatture debbano essere verificati entrambi per poter operare la detrazione e che, in conseguenza di ciò, la fattura potrà (dovrà) essere detratta con riferimento all’anno del momento nel quale entrambi i requisiti si sono verificati: ciò significa che fatture relative a operazioni del 2017 ma ricevute nel 2018 dovranno essere considerate nelle liquidazioni del 2018.
Vengono quindi meno le fattispecie (possibili) presentate dalla stampa specializzata fino a ieri e che erano stato oggetto della ns. comunicazione del 27/12/2017 .
Intervenendo questi chiarimenti dopo il termine di liquidazione dell’ultimo periodo del 2017 (per i soggetti mensili) sono fatti salvi (non sanzionabili) eventuali comportamenti difformi tenuti antecedentemente alla pubblicazione della circolare.
Al seguente indirizzo potete consultare la circolare rilasciata dall’Agenzia delle Entrate: Download.