Le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri e quelle ricevute dai soggetti medesimi continueranno, invece, a essere documentate con fatture cartacee, ai sensi dell’articolo 21, del D.P.R. n. 633/72.
Pertanto, il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 1, del D.lgs. n. 127/2015 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del cosiddetto “esterometro”, relativo ai dati delle operazioni rese dai soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevuti.

Soggetti interessati
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che, dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esclusi i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori.
Da una lettura della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.
Il comma 3-bis dell’articolo 1, del DLgs n. 127/2015 dispone che non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 è stato previsto dall’Agenzia delle Entrate che la trasmissione delle su citate operazioni è, comunque, facoltativa. Sotto il profilo operativo, infatti, potrebbe essere preferibile trasmettere all’Amministrazione Finanziaria anche questi dati anziché separarli dagli altri, facendoli confluire nella comunicazione relativa alle altre operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Contenuto della comunicazione 
Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché non identificati.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche contenute all’interno del summenzionato Provvedimento, ossia:
dati identificativi del cedente/prestatore;
dati identificativi del cessionario/committente;
data del documento comprovante l’operazione;
data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

MANUALE ESTEROMETRO