L’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2014 semplifica le modalità con cui adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con paesi black list.
Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list.
Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni da comunicare.
La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad € 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
Tuttavia, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti (come si evince dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/12/2014) possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.
A questo proposito, è stata aggiunta la periodicità ‘annuale’ in tutte le funzionalità preposte alla gestione della comunicazione black list.
Inoltre con questa versione viene consentita la compilazione di comunicazioni annuali con quadro SE relativo ad acquisti di servizi anche da operatori di San Marino. Nella procedura viene richiesto come obbligatorio, solo nel caso di acquisti di servizi da operatori di San Marino, il codice identificativo IVA (campo SEXX011): tale campo secondo le specifiche tecniche dovrebbe essere obbligatorio solo per la comunicazione dell’Elenco mensile degli acquisti di beni da San Marino e non anche per lo Spesometro.
A supporto di questa interpretazione anche il fatto che la stessa procedura di controllo in caso di comunicazione in forma aggregata non richiede tale identificativo come obbligatorio.
Quindi i seguenti aggiornamenti introducono anche la valorizzazione anche nello spesometro, quadro SE, del campo SEXX011 nel caso in cui la nazione della controparte abbia il codice stato estero 037 (San Marino).

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