Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio.
Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018.
Il rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai consumers: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Il settore dei carburanti è stato oggetto di numerosi interventi normativi ad opera della legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire e a contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
È probabilmente per questa ragione che il legislatore aveva deciso di anticipare al 1° luglio 2018, rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2019 prevista per la generalità delle operazioni verso i “privati”, il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, oltre che per talune prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti pubblici.
Le incertezze degli operatori non sono venute del tutto meno nonostante gli apprezzabili sforzi dell’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento n. 89757 e la circolare n. 8, entrambi del 30 aprile 2018, ha fornito le relative istruzioni operative e i primi chiarimenti in tempi utili per garantire il rispetto del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente a proposito dell’efficacia temporale delle norme tributarie.